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Statuto dell’Associazione ornitologica culturale
Ente non commerciale senza fini di lucro denominata
“ Gruppo Ornitologico Romano “

TITOLO I
Costituzione - sede - durata - scopi


Articolo 1

E’ costituita l’Associazione Ornitologica Culturale denominata : Gruppo Ornitologico Romano – Ente non commerciale senza fini di lucro ai sensi dell’art. 36 Codice Civile, affiliata alla Federazione Ornicoltori Italiani onlus (F.O.I. onlus).

Articolo 2

L’Associazione Culturale “Gruppo Ornitologico Romano”- ente non commerciale senza fini di lucro- ha durata illimitata; ha sede in Roma, via Cristoforo Colombo n° 310 ed è apolitica, apartitica ed aconfessionale.


Articolo 3

L’Associazione Ornitologica “Gruppo Ornitologico Romano”- ente non commerciale senza scopo di lucro – è costituita per perseguire le sotto elencate finalità : La tutela e la valorizzazione dell’ambiente; sono escluse le attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti; Propagandare l’amore e la conoscenza degli uccelli domestici tramite gli allevatori suoi iscritti, diffondere i sistemi del loro corretto allevamento sia a scopo ornamentale che espositivo, riproducendo anche soggetti altrimenti in via di estinzione; L’assistenza ai propri associati per i loro allevamenti allo scopo di migliorare le razze allevate ed eventualmente di crearne delle nuove; La promozione e l’allestimento di esposizioni e mostre ornitologiche per propria iniziativa o della F.O.I. onlus intervenendo,all’uopo,presso l’autorità a tutti i livelli onde ottenere facilitazioni per il loro svolgimento, L’istituzione periodica d’incontri di studio,convegni e corsi a contenuto didattico-divulgativo tra i propri associati sulle problematiche dell’allevamento degli uccelli domestici; L’elaborazione di progetti educativi sull’allevamento amatoriale ed ornamentale del canarino e di divulgazione del patrimonio ornitologico per scuole,centri sociali,centri ricreativi,associazioni,ecc. Sono espressamente escluse allo scopo associativo finalità politiche e lucrative.


TITOLO II
Condizioni d'iscrizione - Tesseramento - Associati


Articolo 4

Per ottenere l’iscrizione all’associazione culturale “ Gruppo Ornitologico Romano “- ente non commerciale senza fini di lucro – il richiedente dovrà inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che accoglierà o respingerà le richiesta a suo insindacabile giudizio. Nella domanda dovrà essere esplicitamente dichiarato di perseguire ed osservare il presente Statuto, quello della F.O.I. onlus e di tutte le deliberazioni sociali e federali. Le domande dei minori dovranno essere firmate,per accettazione,da un genitore o da chi ne fa le veci. La qualifica di associato si assume con l’iscrizione nell’apposito libro degli associati( art. 24 del presente Statuto ).

Articolo 5

Il numero degli associati e illimitato;essi sono tenuti a versare,in unica soluzione,all’atto dell’iscrizione,la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e approvata dall’assemblea; quella spettante alla F.O.I. onlus e, se associato allevatore, l’importo degli anellini eventualmente richiesti. La qualifica di associato è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e a nessun titolo. La durata di qualifica di associato è annuale e va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Tutti gli associati hanno diritto elettorale tranne gli associati onorari che hanno solo diritto di parola ma non di voto, neanche per delega Gli associati minori di età possono esercitare il diritto di voto solo se delegano un genitore o chi ne fa le veci. Non possono ricevere deleghe né trasmettere le propria.


Articolo 6

Gli associati dell’Associazione culturale “Gruppo Ornitologico Romano”,- ente non commerciale senza fini di lucro- si dividono in:

A)ASSOCIATI ORDINARI
Associati allevatori; Associati non allevatori;
B) ASSOCIATI ONORARI
La qualifica degli associati onorari è conferita con delibera del Consiglio Direttivo,ratificata dall’assemblea, a quelle persone che abbiano particolari meriti e che abbiano contribuito al raggiungimento delle finalità dell’associazione. Gli associati allevatori hanno l’obbligo di iscriversi,a cura dell’Associazione, al Registro Nazionale Allevatori secondo le modalità stabilite dalla F.O.I. onlus. Tutti gli associati sono obbligati a versare le “Quote Associative” e le eventuali “Somme aggiuntive” così come deliberate dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’Assemblea, a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute,per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi agli associati. La quota o contributo associativo non è rivalutabile ed è intrasmissibile.


Articolo 7

L’appartenenza a una delle categorie degli associati previste dal presente statuto attribuisce: il diritto a partecipare ad ogni attività associativa; il diritto di voto per l’approvazione del bilancio o rendiconto annuale escluso gli associati onorari; Il diritto di voto per l’approvazione delle modifiche statutarie,nonché per l’elezione ad ogni carica prevista dal medesimo con l’esclusione degli associati onorari.


Articolo 8

Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per:
A) Recesso;
B) Scioglimento
B) Espulsione
La domanda di recesso deve essere inviata al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della fine dell’anno solare. La cessazione per scioglimento avviene in caso di scioglimento dell’Associazione. L’espulsione è il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo nei confronti degli associati che: Disattendono alle disposizioni del presente statuto,di quello della F.O.I. onlus e loro deliberazioni. Fomentano dissidi e disordini fra gli associati e siano elementi di disgregazione. Si rendono morosi nel pagamento delle quote associative e federali decorsi tre mesi dall’inizio dell’anno solare. Avverso l’espulsione si può ricorrere al Collegio dei probiviri, ( art. 19 del presente statuto ).


TITOLO III
Organi dell’Associazione


Articolo 9

Sono organi dell’associazione:
L’Assemblea degli associati;
Il Consiglio Direttivo;
Il Collegio dei Revisori dei Conti;
Il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente.

Articolo 10

L’Assemblea è costituita dagli associati i quali hanno tutti i medesimi diritti e poteri di intervento e di voto esclusi gli associati onorari. Le sue deliberazioni a norma di legge e del presente statuto vincolano tutti gli associati. Il voto è espresso per alzata di mano. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea,sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, gli associati appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto che siano in regola con il pagamento delle quote associative e delle eventuali somme aggiuntive. Gli associati onorari hanno diritto di parola e non di voto. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L’assemblea ordinaria è convocata,almeno una volta l’anno,entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo dell’anno precedente e preventivo per l’anno in corso. Detti bilanci o rendiconti annuali saranno inviati agli associati come allegati alla convocazione per detta assemblea. In essa ogni tre anni vengono eletti:
Il Consiglio Direttivo;
Il Collegio dei Revisori dei Conti;
Il Collegio dei Probiviri.
L’assemblea ordinaria può essere convocata ogni qualvolta, il Presidente lo riterrà opportuno o con richiesta motivata da 3/5 del Consiglio Direttivo o 1/3 degli associati. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti e necessita di un quorum costitutivo,in prima convocazione,pari al 51% ( cinquantuno per cento ) ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati iscritti alla data della delibera nell’apposito libro degli associati di cui all’art. 24 del presente statuto. L’associato che non potesse intervenire personalmente,può conferire delega ad altro socio,esclusi i minori di età ( vedi art. 5 ); il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio ammonta a due. L’Assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente statuto. L’Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e necessita di un quorum costitutivo in prima convocazione pari al 51% ( cinquantuno per cento ) e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati iscritti alla delibera nell’apposito libro degli associati di cui all’art .24 del presente statuto. L’associato che non potesse intervenire personalmente,può conferire delega ad altro associato esclusi i minori di età ( vedi art. 5 );il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio ammonta a due.


Articolo 11

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con lettera semplice con almeno 15 giorni di anticipo sulla data fissata contenente l’ordine del giorno,il luogo e l’ora della 1^ e 2^ convocazione. La seconda convocazione deve essere fissata almeno un ora dopo la prima. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono depositati presso la segreteria e ciascun associato,richiedendolo,può prenderne visione.


Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque ( 5 ) membri, associati maggiorenti, eletti dall’assemblea. Subito dopo le elezioni,i consiglieri eletti, riuniti a tale scopo dal Presidente dell’Assemblea, eleggono tra loro il Presidente,il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere,ed il Responsabile della sede e delle attrezzature. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Al Consiglio Direttivo spetta l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione.


Articolo 13

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione. Egli presiede il Consiglio Direttivo ed ha l’obbligo di convocare l’assemblea ordinaria prevista dall’art. 10 del presente statuto.


Articolo 14

Il Vice Presidente coadiuva il presidente nel disbrigo delle sue attribuzioni e in sua assenza o mancanza, anche temporanea e per sua delega lo rappresenta e lo sostituisce.


Articolo 15

Il Segretario-Tesoriere è tenuto all’osservanza delle formalità richieste dallo statuto; cura la corrispondenza,redige i verbali delle sedute dell’assemblea e del Consiglio Direttivo; tiene il libro degli associati aggiornato. Il Segretario-Tesoriere cura il regolare andamento amministrativo dell’Associazione,sia per le entrate che per le spese cui provvede per mandato del Presidente;raccoglie elementi per la formulazione dei bilanci o rendiconti annuali consuntivi e preventivi, che saranno a sua cura compilati.


Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per:
deliberare le misure e le modalità per il pagamento delle quote associative e delle eventuali somme aggiuntive;
esprimere in modo e con effetto vincolante,il nulla-osta preliminare sul bilancio o rendiconto annuale consuntivo e preventivo redatto dal Segretario-Tesoriere;
deliberare l’accettazione o il rigetto delle domande d’iscrizione;
autorizzare l’organizzazione di mostre,esposizioni e manifestazioni fissandone il calendario;
promuovere l’adesione dell’Associazione agli organi federali e designare i propri rappresentanti;
partecipare a congressi,convegni,ecc. di carattere ornitologico nazionale;
promuovere ed esplicare tutte le attività che possono valorizzare, sviluppare e migliorare l’ornitologia;
attribuire incarichi specifici agli associati. Detti incarichi sono svolti gratuitamente;
quant’altro previsto nell’art. 3 del presente statuto.


Articolo 17

I membri del Consiglio Direttivo che si asterranno dal partecipare alle sedute per tre volte consecutive,salvo motivazioni valide accettate dal Consiglio Direttivo, s’intendono dimissionari o vengono dichiarati decaduti; ad essi subentrano i primi dei non eletti. Il Consiglio Direttivo viene dichiarato sciolto quando tre (3) Consiglieri si dimettono contemporaneamente; in tal caso mantengono l’ordinaria amministrazione e garantiscono le nuove elezioni.


Articolo 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, associati maggiorenni eletti dall’Assemblea. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In particolare esso dovrà controllare che tutte le spese siano attinenti agli scopi associativi previsti nello statuto dell’Associazione che comunque corrispondono in qualità e quantità a quelle previste nel bilancio o rendiconto annuale preventivo approvato dall’Assemblea degli associati; controlleranno,inoltre, che ogni spesa rilevante un complesso di spese tendenti a uno stesso scopo, sia stata preventivamente deliberata dal Consiglio Direttivo e regolarmente verbalizzata. La carica di Revisore è incompatibile con quella di Consigliere.


Articolo 19

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti preferibilmente nel campo forense;durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere su eventuali radiazioni degli associati e di dirimere le vertenze tra i singoli membri del Consiglio Direttivo e tra gli associati e membri del Consiglio oppure tra gli associati.


Articolo 20

Le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti sono effettuate a scrutinio segreto. L’elezione del Collegio dei Probiviri, sentito il parere dell’Assemblea, può effettuarsi per acclamazione. I verbali delle votazioni sono firmati dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario che li redige.


TITOLO IV
Patrimonio e risorse


Articolo 21

Il patrimonio dell’Associazione culturale “Gruppo Ornitologico Romano”- ente non commerciale senza scopo di lucro- è costituito .
Dai proventi delle “Quote Associative” e delle eventuali “Somme Aggiuntive”;
Dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;
Da sottoscrizioni,donazioni,contributi e lasciti di enti pubblici,privati,associazioni e associati;
Da proventi derivati da eventuali ed occasionali attività commerciali, determinate nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.
L’eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile,direttamente o indirettamente tra gli associati,a qualsiasi categoria essi appartengono,e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali previste dal presente statuto,salvo che la destinazione o la distribuzione,non siano imposte per legge.
La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale ne risponde direttamente.

Articolo 22

I fondi quando l’Assemblea degli associati lo riterrà opportuno,possono essere depositati presso un Istituto di Credito o sul libretto dell’amministrazione postale. I prelevamenti possono essere effettuati dal Presidente e dal Tesoriere in carica, in forma congiunta.


TITOLO V
Disposizioni finali


Articolo 23

L’inizio e la chiusura di ogni esercizio finanziario sono fissati rispettivamente al primo gennaio e al trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 24

Per il buon funzionamento dell’Associazione sono istituiti e posti in essere oltre agli eventuali libri e registri previsti dalle norme di legge fiscali,i seguenti libri associativi:
Libro degli associati;
Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
Libro dei verbali dell’Assemblea;
Libro di cassa;
Libro degli inventari.


Articolo 25

Per la natura e le finalità dell’Associazione il risultato dell’esercizio sociale non può dare luogo ad utili ripetibili.


Articolo 26

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio della stessa verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di cui all’art. 3,comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n° 662,e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Articolo 27

Per quanto riguarda il rapporto tra l’Associazione e la F.O.I. onlus restano fermi tutti i punti dello statuto federale.


Articolo 28

In caso di controversie giudiziarie si nomina competente,solo ed esclusivamente, il Foro di Roma,salvo che nei rapporti con la F.O.I. onlus.


Articolo 29

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto,valgono le disposizioni e le norme di legge in materia.

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